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ATTENZIONE AL "REGISTRO ITALIANO INTERNET"

Le aziende ed i titolari di azienda che sono anche titolari della registrazione di un dominio internet (sì: anche io. Mi è arrivata martedì 6 giugno mattina, ma me lo hanno segnalato anche moltissimi miei clienti…) stanno ricevendo una strana lettera che sembra un modulo “obbligatorio” per la corretta registrazione del proprio dominio internet. Peraltro spesso sulla lettera comparite nella categoria “sbagliata” per il vostro lavoro e sembra quindi un invito a indicare la categoria corretta.

Qualcuno (come me) che ha un dominio dal 2000 si ricorda già di un fatto analogo, qualcun altro invece non ne ha ancora sentito parlare e quindi è il caso di parlarne con dovizia di particolari.

Anzitutto:

NON COMPILATE NE’ FIRMATE QUELLA LETTERA: VI METTERESTE IN UN GUAIO ENORME!


La lettera è in realtà un contratto per l’inserimento su un portale internet privato, e compilarla e spedirla significa assicurarsi tre anni di presenza su questo sito alla modica cifra di quasi 900 euro all’anno.

Volete saperne di più? Anzitutto se prendete la lettera e non vi fermate alla nota in alto che spiega: Vi preghiamo di rinviare il modulo con i Vostri dati attualizzati per il Registro Italiano in Internet nella busta di risposta allegata o per fax. […] L’attualizzazione dei Vostri dati di base sarà eseguita anche se non passate alcun ordine. […]

Infatti se leggete con un minimo di attenzione le note in piccolo scritte poco più in basso, si chiarisce la situazione (le evidenziazioni sono mie):

Con la presente commissioniamo, d’accordo con le condizioni contrattuali generali riportate sul retro, alla casa editrice DAD Deutscher Addressdienst GmbH la pubblicazione dei dati sopra riportati in modo evidenziato nel Registro Italiano Internet edito dalla stessa. Oltre al nostro settore, abbiamo la possibilità di indicare fino a tre parole chiave, con le quali potremo essere trovati. Il registro contiene le imprese, le istituzioni, liberi professionisti ed uffici pubblici italiani con indirizzi internet e viene pubblicato in internet sul sito www.Registro-italiano-in-Internet.com. L’inserzione viene fatturata per un importo annuale di 858 EUR pagabili di volta in volta dopo l’emissione della fattura in anticipo. L’ordine vale per i tre prossimi anni e viene successivamente rinnovato ogni anno di un ulteriore anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza. La DAD Deutscher Adressdiesnst GmbH si riserva il diritto di redazione dell’inserzione. I dati vengono salvati elettronicamente. L’unico foro competente e luogo di adempimento è la sede della casa editrice. Prima dell’emissione di un ordine consigliamo di prendere visione dei servizi del Registro Italiano in Internet sul sito Internet www.Registro-italiano-in-Internet.com

Adesso cominciate a notare i punti salienti? E’ un servizio editoriale, e serve solo a far guadagnare alla casa editrice 858 euro all’anno per almeno un triennio. Non e’ la prima volta che succede questo scherzetto (ne parlo’ anche Mi Manda Raitre) e non sarà neanche l’ultima.

Loro hanno un sito su cui la Vostra azienda e’ probabilmente citata (ma non è detto) e vi propone di venire citati su quel sito ben poco visitato rispetto a qualsiasi altro motore di ricerca (mi permetto una frecciatina degna di nota: se pensate che potrebbero essere comunque soldi spesi bene sappiate che sono ben convinto, e credo a ragione, che sia più frequentato il mio blog personale C-:), e di farlo a strapagamento. Complimenti.

Questa operazione non ha niente a che vedere con l’ente italiano di registrazione dei domini (La “Naming Authority” o “NIC”, http://www.nic.it che ha anche smentito nelle news questo discorso).

Dal sito del NIC infatti leggiamo:
23 maggio 2006
Iniziativa realizzata da “Registro italiano in internet per le imprese”

Informiamo tutti i provider/maintainer che il Registro del ccTLD “it” e’ del tutto estraneo all’iniziativa realizzata da altro soggetto sedicente “Registro italiano in internet per le imprese” attraverso l’invio di materiale cartaceo, sottoforma di proposta di contratto per adesione per la fornitura di un servizio a pagamento.
Vi invitiamo quindi a farvi parte diligente nei confronti dei vostri clienti fornendo adeguata informazione in merito.
Il Registro del ccTLD ‘it’ nel 2005 ha predisposto le azioni necessarie per la tutela dell’eventuale diritto leso, tuttora in corso.

Il Direttore del Registro del ccTLD “it” Ing. Enrico Gregori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (antitrust) aveva tra l’altro già intrapreso un azione di contrasto per pubblicità ingannevole che, a quanto pare, non è stata sufficiente a fermare questo malcostume.

(Sempre sul sito dell’antitrust, andando alla voce “Pubblicità ingannevole” e poi ai provvedimenti sia del 2006 sia in corso, la DAD appare giusto più di un paio di volte… (-:)

Oh, no! Troppo tardi!

Avete ricevuto la lettera e ormai l’avete gia’ firmata e rispedita/faxata? X-:

Ok, vediamo che si puo’ fare. Leggiamo sul retro della lettera le condizioni di contratto (in fondo trovate tutte le mie note al testo, dategli uno sguardo, che sono moooolto utili (-; ):

  1. Per tutti gli ordini trasmessi alla DAD Deutsche Addressdienst GmbH - di seguito indicata in breve come Editore - valgono esclusivamente le presenti condizioni contrattuali. Accordi in deroga richiedono la conferma espressa per iscritto da parte dell’Editore. Gli accordi contrattuali hanno effetto già con l’invio del modulo firmato all’editore a meno che il contratto non venga revocato per iscritto entro due settimane dopo aver passato l’ordine. L’invio può aver luogo anche per fax1).
  2. L’Editore si riserva il diritto di accettare o di declinare le inserzioni desiderate dal committente e a decidere sul loro posizionamento e sulla classificazione delle diverse categorie. Il committente è responsabile esclusivamente per la consegna tempestiva di dati e documenti corretti per la pubblicazione dell’inserzione. Se i documenti non pervengono entro quattro settimane dopo il conferimento dell’ordine, l’inserzione sarà eseguita dall’Editore basandosi sui presenti documenti. L’inserzione continuerà ad essere pubblicata nella stessa forma finché non verranno comunicate all’editore delle diverse indicazioni. Il committente è responsabile della comunicazione tempestiva delle modifiche. Delle bozze di stampa saranno inviate solamente se richieste. Se al committente viene presentata una prova di stampa, ma egli non la restituisce in tempo, ciò vale come una conferma2).
  3. In caso di una errata o non completa pubblicazione dei dati, di una parziale o totale mancata pubblicazione dell’inserzione ordinata o in caso di errata classificazione per colpa dell’Editore, il committente ha il diritto di richiedere una corretta pubblicazione entro due settimane senza ulteriori costi (correzione successiva) ed uno sconto sul prezzo dell’inserzione. E’ esclusa una qualsiasi responsabilità da parte dell’Editore, in particolare per risarcimenti danni, a meno che non vengano ravvisati dolo o colpa grave3).
  4. I prezzi indicati si riferiscono di volta in volta ai prezzi di un’inserzione, a meno che non sia esplicitamente indicato altrimenti. Per i contratti pluriennali l’importo viene versato annualmente. L’importo dell’inserzione viene versato sempre prima della pubblicazione dell’inserzione, entro 14 giorni dal rilascio della fattura4).
  5. L’editore si riserva il diritto di pubblicare le informazioni su altri mezzi di supporto dati o con altri mezzi di comunicazione, in base agli sviluppi della tecnologia5).
  6. Ai sensi della legislazione attuale si rende noto che i medici ed i dentisti hanno diritto ad un’inserimento base (non evidenziata) alle stesse condizioni.
  7. L’Editore informa preventivamente, ai sensi del § 33 33 della legge federale tedesca sulla protezione dei dati personali, che ai fini della redazione del registro i dati verranno salvati elettronicamente6).
  8. Gli accordi orali con dei dipendenti o degli incaricati da parte dell’Editore richiedono per avere efficacia una conferma scritta da parte dell’Editore. Se singole disposizioni di questo contratto dovessero in tutto o in parte non avere o perdere efficacia legale, le altre clausole mantengono la loro validità7).
  9. Unico tribunale competente e luogo di adempimento è la sede dell’Editore. L’editore si riserva il diritto di intentare una causa nel foro del domicilio del committente8).
1) Ossia avete 14 giorni da quando gli avete inviato il fax o la lettera per fare una disdetta di corsa per mezzo di raccomandata A/R da anticipare con fax, anche se ormai il dado è tratto: ricordate che il foro competente è ad Amburgo, se volete fare una causa dovete andarvene lì…
2) Giochetto che significa: se Voi pagate poi starà a noi decidere anche SE mettervi sul portale ed in che modo, rilasciando ogni responsabilità in caso di annuncio errato a voi. Così se siete un’agenzia immobiliare e loro dicono che siete una macelleria non potete manco querelarli per avervi danneggiato, perché si appellerebbero alla mancata comunicazione di dati corretti, che è a vostra responsabilità. Al mio paese si chiama “Clausola vessatoria” e richiede una firma specifica, ma come ripeto la causa andrebbe sostenuta in Germania…
3) Signore e signori, quanto espresso nel punto precedente viene qui ribadito: voi pagate, qualsiasi cosa succeda non è colpa nostra e, ad ogni modo, vi potete scordare nella maniera più assoluta il risarcimento dei danni.
4) … e in caso di ritardo un’agenzia tedesca di recupero crediti si metterà in contatto con voi prima di quanto vi possiate immaginare…
5) Tradotto: se ci chiudono il sito possiamo andare da un tipografo e far stampare un libercolo con gli stessi contenuti e voi siete comunque costretti a pagare perché stiamo mantenendo i nostri impegni
6) Uhm, a rischio di invalidità: la legge italiana è diversa sul merito, e per fornire un certo tipo di servizi in Italia è necessario per le norme comunitarie applicare le leggi italiane, ma il servizio - di fatto - è ospitato su un server in Germania, e non in Italia…
7) Complimenti! Voi avete un dubbio e li chiamate, i loro dipendenti vi dicono una marea di castronerie per convincervi a firmare e… patatrac! Anche se qualcuno dovesse accettare ad esempio di togliere la durata triennale (dubito siano disposti a variare altre condizioni) vi dovete comunque tenere tutto il resto (-:
8) Si. Come no? Loro le cause le fanno partire sempre e comunque dalla Germania, ma vi fanno credere che potrebbero darvi anche il contentino.
 
  rit_phish.txt · Ultima modifica: 17/06/2006 09:03 by 87.3.106.224 (grizzly)
 
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